![]() sede legale
in Via Zamboni, 67 - 40126 Bologna C.F. 80115570154 - P. IVA 02362100378 tel-fax +39-051-250049 - info@ssi.speleo.it statuto sociale Art. 1 La Società Speleologica Italiana (SSI) è una associazione di protezione ambientale, senza fine di lucro, che ha per scopo la diffusione ed il progresso della speleologia, con particolare riguardo all’esplorazione, lo studio e la salvaguardia dell’ambiente naturale carsico ed ipogeo, comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico. La Società Speleologica Italiana, in accordo con le Istituzioni preposte, promuove e favorisce gli studi geografici, scientifici e storici del mondo sotterraneo, con particolare riguardo alla documentazione del territorio e dell’ambiente carsico, alla divulgazione ed alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici. La Società Speleologica Italiana assume iniziative idonee alla prevenzione degli incidenti e alla tutela della salute dei propri soci nell’esercizio dell’attività speleologica. Art. 2 Per perseguire tali finalità la Società Speleologica Italiana può:
Art. 3 Essa ha sede legale in Bologna, presso l’Istituto Italiano di Speleologia; i suoi organi potranno riunirsi anche in altre località. SOCI Art. 4 Possono essere soci singole persone, Associazioni Speleologiche ed altri Enti che condividano le finalità della Società, con diritto ad un solo voto nell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari e benemeriti. Per essere ammessi alla Società occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Sulle domande di iscrizione decide il Consiglio Direttivo. Art. 5 I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui ammontare, secondo le diverse categorie, viene stabilito dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. La quota non è trasmissibile a terzi e non può essere oggetto di rivalutazione contabile, come da art. 111 comma 4 quinquies, lettera F del Testo Unico delle Imposte sui redditi, come modificato dall’art.5 del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997. Art. 6 I Soci hanno accesso ai servizi messi in opera dalla SSI secondo le modalità e le categorie stabilite dal Regolamento o dal Consiglio Direttivo. I Soci sono tenuti:
Il provvedimento di espulsione è proposto dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri con motivazione scritta e comunicata al socio entro 10 giorni. Gli atti relativi alla proposta di espulsione devono essere trasmessi dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri entro lo stesso termine. Il Consiglio Direttivo, ove ritenga sussistano fondate necessità di tutela della Società, può sospendere temporaneamente i diritti e le prerogative di un socio, con motivazione scritta e comunicata al socio entro 10 giorni, in attesa delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, cui il provvedimento di sospensione deve essere trasmesso entro lo stesso termine. ORGANI DELLA SOCIETÀ Art. 7 Organi della Società sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici Consiglieri. Art. 8 La SSI applica i principi di eleggibilità libera degli organi amministrativi, del voto singolo di cui all’art.2532, secondo comma, del Codice Civile e della sovranità dell’Assemblea dei Soci. Vedi art.111, comma 4 quinquies, lettera E del Testo Unico delle Imposte sui redditi come modificato dall’art. 5 del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997. Art. 9 Il Presidente, i Consiglieri, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri vengono eletti dai Soci, con mandato triennale, anche a mezzo posta. Tutti possono essere rieletti. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 10 L’Assemblea si convoca di norma una volta all’anno ed in via straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo dei Soci. La sede dell’Assemblea sarà scelta dal Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente ed il relativo Ordine del Giorno sarà comunicato ai soci con almeno trenta giorni di anticipo. I Soci potranno richiedere l’iscrizione di argomenti diversi preavvisando il Presidente con un anticipo di almeno sette giorni. Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione ai Soci all’atto di insediamento dell’Assemblea. Art. 11 Hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni ed i rappresentanti di Enti o Associazioni regolarmente iscritte alla SSI. Il voto può essere espresso per delega, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento della Società. Art. 12 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti, eccetto i casi in cui lo statuto richieda una maggioranza qualificata. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci, compresi i rappresentati per delega; in seconda convocazione, convocata anche nella medesima giornata, qualunque sia il numero dei Soci presenti. I Soci singoli possono portare deleghe di Soci singoli fino ad un massimo di due. Le Associazioni o Enti devono indicare all’atto di insediamento dell’Assemblea il proprio rappresentante, dandone comunicazione scritta alla Presidenza della stessa. I rappresentanti di Associazioni o Enti non possono ricevere deleghe da altri Soci collettivi. I rappresentanti di Associazioni o Enti non possono ricevere deleghe da Soci singoli. CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE Art. 13 Al Consiglio Direttivo è dato mandato di operare per le finalità di cui ai punti uno e due del presente statuto e per l’attuazione delle direttive definite in sede assembleare. Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima riunione la Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da due Consiglieri. Art. 14 Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di fronte a terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi autorità, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente può rilasciare procure e deleghe a favore di Consiglieri, Soci o terzi per il compimento di specifici atti necessari al funzionamento della Società. Per il solo compimento degli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta disgiuntamente al presidente ed al tesoriere o a persone da essi delegate. Art. 15 In caso di vacanza presidenziale, il Vice Presidente assume la carica di Presidente. Trascorsi sei mesi di vacanza presidenziale, vengono effettuate nuove elezioni del Presidente. Verificandosi vacanza prima della scadenza dei relativi mandati di componenti eletti nel Consiglio, nel Collegio dei Sindaci e nel Collegio dei Probiviri, la sostituzione avviene con la nomina dei Soci che seguono l’ultimo eletto nella precedente votazione. Viene considerata vacanza nell’incarico l’assenza ingiustificata a due riunioni consecutive dell’organo sociale di appartenenza. NORME ECONOMICHE E FINANZIARIE Art. 16 La Società Speleologica Italiana è una associazione senza scopo di lucro. A tale fine si prevede:
Le entrate della Società Speleologica Italiana sono costituite da:
Il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione della Assemblea il programma di attività e, alla fine di ogni esercizio, redige il rendiconto economico-finanziario, ai sensi dell’art. 111, comma 4 quinquies, lettera D del Testo Unico delle Imposte sui redditi, come modificato dall’art.5 del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997. Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno. COLLEGIO DEI SINDACI Art. 19 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto un Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, in ordine alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 20 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto un Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri esamina i casi disciplinari che gli vengano sottoposti dai Soci o dagli organi istituzionali e sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni. Il provvedimento di espulsione dall’Associazione viene proposto all’Assemblea Ordinaria dei Soci, che decide su di esso. NORME FINALI Art. 21 Il presente Statuto è integrato da un Regolamento approvato da un’Assemblea Ordinaria. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia di Associazioni senza fine di lucro. Art. 22 Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata a tale scopo. Qualunque proposta di modifica dovrà essere resa nota per iscritto ai Soci sessanta giorni prima dell’Assemblea e per essere adottata dovrà riunire i voti dei 2/3 dei Soci presenti, compresi i rappresentati per delega. Art. 23 Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea Straordinaria, espressamente convocata. Il patrimonio della SSI, in caso di suo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altre organizzazioni senza fine di lucro, italiane o straniere, finalizzate al progresso della speleologia e alla difesa dell’ambiente carsico ed ipogeo. La deliberazione dovrà essere presa con la maggioranza di due terzi dei Soci iscritti all’Associazione, compresi i rappresentati per delega. Variato ed approvato dall'Assemblea Straordinaria del 6 dicembre 2003
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